MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Le risorse stanziate destinate all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali
Le risorse stanziate dall’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attualmente in corso di conversione, pari complessivamente a euro 85 milioni per l’anno 2020, ad incremento del fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono destinate all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali sulla base degli indicatori effettivamente disponibili per ciascuna istituzione scolastica, tenendo conto del numero degli studenti per l’anno scolastico 2020-2021, in misura ponderale pari al 30%, e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti – dato ESCS, come rilevato dall’Invalsi, in misura ponderale pari al 70%.
Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate a ciascuna istituzione scolastica sulla base dell’Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto per le finalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Le risorse di cui al comma 1, pari a euro 85.000.000,00, sono a valere sul capitolo 8107 “Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale” – piano gestionale 3, e sono erogate anticipatamente, in una unica soluzione, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie in relazione alle finalità in esso stabilite.